La Corte di Cassazione, in sede di remissione pregiudiziale, ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto alla Carta docente, precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno).
Quanto ai docenti destinatari di supplenze temporanee, la Corte non ha, quantomeno per il momento, affrontato la questione circa il riconoscimento della Carta docente anche ai destinatari di supplenza breve che però maturano nell’anno scolastico di riferimento un servizio pari ad almeno 180 giorni.
In primo luogo, la sentenza della Cassazione chiarisce quale sia la natura giuridica del “bonus” riconosciuto al personale docente dalla legge 107. L’istituto della Carta docente, precisa la Cassazione, va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
Altro dubbio sciolto dalla Suprema Corte riguarda la natura giuridica dell’obbligazione del riconoscimento della Carta docente, con le relative conseguenze sul piano della prescrizione del diritto.
uesto tipo di obbligazione è stata qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Da ciò ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Altro interessante passaggio della sentenza, è quello in cui la Corte precisa che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.